Statuto

 

Statuto o Regolamento della Sezione Laziale Uildm Onlus

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita la Sezione Laziale della U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con sede in Roma alla Via Prospero Santacroce n. 5.
La Sezione opera nel rispetto delle norme dello Statuto Nazionale e del relativo Regolamento Generale e con l'osservanza del presente Statuto.

Articolo 2 - Scopi

1. La Sezione ispira la sua attività esclusivamente ai principi della solidarietà sociale e, quale organo territoriale della Uildm, si impegna a perseguire nel proprio ambito tutte e ciascuna delle finalità espresse dallo Statuto Nazionale, al fine di:
a) assicurare a tutte le persone affette da distrofia muscolare e da malattie neuromuscolari in generale, il diritto alla piena espressione della loro personalità;
b) rimuovere le barriere sociali, culturali, economiche ed architettoniche che ostacolano la piena e completa integrazione dei disabili;
c) favorire il definitivo superamento del tradizionale concetto di beneficienza, e la definitiva e concreta affermazione del disabile come persona titolare dei diritti e dei doveri riconosciuti a tutti i cittadini dalla Carta Costituzionale.
2. La Sezione non può svolgere attività diverse da quelle indicate al precedente comma 1 e al successivo art. 3 del presente Statuto, fatta eccezione per le attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 - Scopi particolari

In particolare la Sezione, in funzione delle esigenze degli Utenti e dei Soci e delle risorse disponibili, si propone di promuovere e, in caso di carenze delle Istituzioni pubbliche preposte di effettuare direttamente:
a) servizi di prevenzione, diagnostica e terapia riabilitativa delle malattie neuromuscolari;
b) Istituzione di Comunità-alloggio aperte e/o Case Famiglia;
c) servizi di trasporto a favore dei propri Soci e di tutti coloro che non possono od hanno gravi difficoltà ad utilizzare i mezzi pubblici;
d) interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti e per impedire che ne vengano create di nuove;
e) interventi per favorire e tutelare il diritto allo studio; alla formazione professionale ed all'inserimento lavorativo dei propri Soci e delle persone disabili in generale;
f) iniziative nel campo del tempo libero, dei viaggi, delle vacanze e dello sport;
g) iniziative per favorire lo studio e la ricerca sulle distrofie muscolari;
h) istituire e condurre un centro clinico regionale specializzato per diagnosi, prevenzione, terapia, studio, riabilitazione, di concerto con Enti della Pubblica Amministrazione, ovvero altre strutture private di alta qualificazione sociale e sanitaria;
i) attuare sistemi di lavoro protetto con corsi di formazione per il personale sanitario ed ausiliario, addetto ai servizi sociali e sanitari, anche di Enti Pubblici;
l) promuovere ricerche scientifiche, convegni, conferenze, simposi, pubblicazioni di articoli, di libri, di opuscoli e di periodici, allo scopo di divulgare nella società civile allargata i problemi medici, sociali e psicologici inerenti alle patologie considerate al presente articolo, all'assistenza morale degli ammalati, alla lotta contro tali malattie, alla prevenzione e all'educazione sanitaria della collettività;
m) svolgere attività di assistenza, sociale, sanitaria, psicologica e di prevenzione nei confronti delle persone interessate da malattie neuromuscolari, mediante visite mediche e fisioterapia ambulatoriale e domiciliare seminternati diurni, fornitura di ausili in favore dei soggetti economicamente svantaggiati e quant'altro necessario;
n) stabilire e mantenere rapporti operativi inerenti i fini istituzionali con competenti organismi locali dell'Amministrazione statale;
o) stabilire e mantenere ogni opportuno contatto istituzionale ed operativo per il miglior raggiungimento dei fini sociali con qualsiasi associazione locale, nazionale e/o internazionale che abbia finalità analoghe, nel pieno rispetto della normativa U.I.L.D.M. al riguardo.

TITOLO II - SOCI

Articolo 4 - Iscrizione

1- Sono Soci tutti coloro che, accettando lo Statuto Nazionale ed il presente Statuto danno la loro adesione all U.I.L.D.M. e versano la quota associativa alla sezione.
2- Il Consiglio Direttivo della sezione, esaminate le nuove iscrizioni, ne invia la documentazione alla Segreteria Nazionale per i relativi adempimenti, come indicato nel Regolamento generale
3- Il Consiglio Direttivo, quando lo consideri opportuno e/o necessario, può sospendere l'iscrizione del nuovo socio, comunicandone entro e non oltre un mese dalla data di presentazione della domanda i motivi alla Direzione Nazionale, per gli adempimenti regolamentari, ed allo stesso interessato. Il provvedimento di sospensione sarà adottato a maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 5 - Diritti e doveri

1- I Soci hanno i diritti ed i doveri stabiliti all'articolo 7 dello Statuto Nazionale, con le eventuali limitazioni ivi citate, ovvero :
a) essere regolarmente convocati e partecipare con pieni diritti alle Assemblee della Sezione di iscrizione;
b) assistere alle assemblee di qualsiasi Sezione e a quelle Nazionali;
c) avere libero accesso alle sedi delle sezioni ed alla sede nazionale;
d) rivolgersi per iscritto agli organi della Sezione di iscrizione o quelli nazionali, ricevendone risposta scritta;
e) godere dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti;
f) ricevere le pubblicazioni sociali della Sezione di iscrizione e della D.N. secondo quanto stabilito dai competenti organi sociali.
2- I Soci, inoltre, hanno diritto:
- di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalle sezioni;
- di accedere a tutto il materiale divulgativo raccolto e/o prodotto dalla sezione ed ad usufruirne previo accordo con la Segreteria.

Articolo 6 - Cessazione

1- La qualità di Socio si perde per recesso, morosità, morte o radiazione, secondo quanto disposto dallo Statuto nazionale Art. 9, e dal Regolamento generale.
2- Nei casi di radiazione, la relativa proposta è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 ( due terzi) degli aventi diritto.

Articolo 7 - Quota sociale

La Quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio nazionale, deve essere versata alla Sezione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

TITOLO III - ORGANI DELLA SEZIONE

Articolo 8 - Organi

Sono organi della sezione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono assolutamente gratuite. Per i competenti organi è previsto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute previa presentazione dei regolari giustificativi.

Articolo 9 - L'Assemblea dei Soci

1- L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci.
Si riunisce in seduta:
a) ordinaria : almeno una volta l'anno, entro il 15 del mese di marzo;
b) straordinaria: su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri o di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di voto.
2- L'Assemblea è convocata da l Consiglio Direttivo. Quando si tratti di atto dovuto, se il Consiglio Direttivo, pur regolarmente convocato, non decide o non può decidere, la convocazione è disposta dal Presidente, il quale provvede contestualmente a trasmettere l'opportuna documentazione alla Direzione Nazionale per gli eventuali provvedimenti.
3- L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo di svolgimento e data ed ora di inizio della prima e della eventuale seconda convocazione, e deve essere spedito venti giorni prima della data della riunione.
4- L'Assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno il 50% più uno dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
5- All'inizio dei lavori l'Assemblea nomina nel suo seno il proprio Presidente, il Segretario e gli scrutatori considerati necessari.

Articolo 10 - Funzioni

1- Spetta all'Assemblea dei Soci:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, con le modalità stabilite nel Regolamento generale;
b) eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale;
c) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente e sui bilanci annuali della sezione, preventivo e consuntivo;
d) discutere e deliberare su ogni eventuale argomento proposto dagli organi sociali o dai Soci presenti;
e) approvare le proposte di modifica del presente Statuto e deliberare sullo scioglimento della sezione con le maggioranze stabilite.

2- La mancata approvazione della relazione del Presidente o il voto contrario sui bilanci comportano le dimissioni immediate del Consiglio Direttivo, e in tal caso la stessa Assemblea si autoconvoca per procedere a nuove elezioni entro i 25 giorni seguenti. In tale periodo la rappresentanza e l'ordinaria amministrazione della sezione sono demandate al Presidente del Comitato Regionale o al Responsabile Regionale o ad un Socio da essa delegato.

Articolo 11 - Deleghe e votazioni

1- I Soci possono delegare in favore di altro Socio. Le deleghe devono essere scritte, personali e dirette e devono essere depositate in Segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari. Ciascun Socio può presentare un massimo di tre deleghe. Le deleghe saranno conservate a cura del Presidente dell'Assemblea per un anno.
2- I Membri elettivi degli organi sociali non possono ricevere deleghe.
3- Le votazioni si effettuano per alzata di mano o sistema equivalente, salvo decisione contraria dell'Assemblea.
4- Se non diversamente stabilito l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.
Nel caso di elezione di organi sociali e di designazione dei Delegati all'Assemblea Nazionale, è obbligatoria la votazione per scheda segreta.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo

1- Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2- Nella prima riunione, che deve essere tenuta entro 15 giorni dall'elezione e per la cui validità occorre la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli eletti, il Consiglio Direttivo, con votazioni successive, elegge il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il tesoriere, che sono responsabili, nei loro ambiti, nei confronti del Comitato Regionale, della Direzione Nazionale e degli Organi da questa eletti.
3- Il Consiglio Direttivo si considera validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4- Il Consiglio Direttivo deve:
a) dirigere la sezione in conformità alle linee programmatiche scaturite dall'Assemblea dei Soci, osservando lo Statuto Nazionale e tutte le norme che regolano la vita dell'Associazione;
b) provvedere all'Amministrazione ordinaria e straordinaria ed all'approvazione dei bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
c) salvaguardare, in ogni caso, i diritti e gli interessi dei disabili tutelati e delle loro famiglie.

5- Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza dei Consiglieri assenti a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, o assenti per un totale del 50% delle riunioni annuali regolarmente convocate.

Articolo 13 - Sostituzione dei Membri

1- In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria di elezione.
2- Nel corso del triennio di durata del Consiglio Direttivo in carica si potrà procedere per sostituzioni successive fino ad un massimo dei 2/3 (due terzi) dei membri originari Superato tale limite il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.
3- Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri ancora in carica potranno gestire solo l'ordinaria amministrazione e dovranno procedere alla immediata convocazione dell'Assemblea per il rinnovo totale del Consiglio Direttivo attraverso nuove elezioni.

Articolo 14 - Limiti all'iniziativa

Fermi restando gli obblighi dell'Articolo 24 del Regolamento Generale dell'Associazione, qualsiasi azione, manifestazione o attività che comunque impegni o coinvolga la U.I.L.D.M. dovrà essere previamente approvata dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà evitare che siano lesi i diritti, gli interessi e l'autonomia delle altre sezioni.

Articolo 15 - Il Comitato Esecutivo

1- Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente che lo presiede, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
2- In caso di comprovata urgenza, se risulta impossibile riunire il Consiglio Direttivo in tempo utile, il Comitato esecutivo ne assume tutti i poteri, con l'unica esclusione dell'approvazione del progetto di bilancio.
3- Le eventuali delibere del Comitato Esecutivo devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla delibera stessa, e comunque entro un massimo di 20 giorni.

Articolo 16 - Il Presidente

1- Il Presidente:
a) rappresenta, anche legalmente, la Sezione;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
c) coordina e cura l'esecuzione delle delibere;
d) in caso di comprovata urgenza, se risulta impossibile riunire il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo ne assume tutti i poteri; le eventuali decisioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
e) può avvalersi della collaborazione di non Soci.

2- In caso di impedimento temporaneo è sostituito da un Vice Presidente.

Articolo 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:
a) gestisce le entrate e le spese seguendo le delibere e le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) provvede, con firma singola o abbinata a quella del Presidente, alle spese di gestione;
c) è responsabile della contabilità;
d) redige il bilancio consuntivo e preventivo, secondo le indicazioni ricevute dal Tesoriere Nazionale;
e) presenta trimestralmente al Consiglio Direttivo una relazione sulla situazione di bilancio;
f) presenta il rendiconto annuale all'Assemblea.

Articolo 18 - Il Segretario

Il Segretario, oltre ad avere i normali compiti amministrativi.
a) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
b) cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei Soci;
c) mantiene il contatto tra gli Organi della Sezione, tra questi ed i Soci e tra la Sezione ed il Comitato Regionale e la Direzione Nazionale.

Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2) Il Collegio ha compiti di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria della Sezione, verificando che essa corrisponda ai fini sociali, alle delibere degli organi sociali ed a criteri di assoluta legalità, richiamando l'attenzione del Consiglio Direttivo in caso di necessità. Pertanto il Collegio:
a) procede a verifiche di cassa almeno trimestrali;
b) controlla i documenti e le registrazioni contabili;
c) esamina i bilanci annuali;
d) presenta una relazione annuale al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea di Sezione.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 20 - Patrimonio

1) Il Patrimonio della Sezione è costituito da:
a) I beni mobili acquistati dalla Sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione, o da altri enti e/o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione;
b) le quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture, come da Statuto nazionale;
c) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
d) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti, sottoscrizioni, raccolte di fondi, proventi ed introiti realizzati nell'esercizio della sua attività, ecc..., di cui la Sezione venga legalmente in possesso.

2- E' piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità.

3- E' compito del Consiglio Direttivo evitare comunque che modi e forme di raccolta dei fondi siano o possano essere lesive della dignità delle persone disabili e/o della U.I.L.D.M. o che possano ledere diritti o interessi di altre sezioni.

Articolo 21 - Gestione e disponibilità

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale i fondi, le riserve o capitale senza limitazione alcuna, devono essere integralmente impiegati nel perseguimento dei fini istituzionali.
E' fatto divieto di distribuire direttamente o indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale o parte di esso durante la vita dell'Organizzazione, fatta eccezione per i casi imposti dalla legge o quando il destinatario sia altra ONLUS facente parte della stessa struttura unitaria.
La Sezione deve altresì assicurare l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ' SOCIALE" o dell'acronimo "ONLUS".
a) la Sezione gestisce a titolo di comodato beni immobili e mobili registrati, acquisiti dalla U.I.L.D.M. per donazione o acquisto ed ubicati nel suo ambito territoriale;
b) eventuali modifiche, ristrutturazioni ed adeguamenti a normative vigenti, pur a carico della Sezione dovranno essere autorizzate dalla Direzione Nazionale;
c) eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale, riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni, dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione stessa;
d) in caso di alienazione dei beni di cui sopra, il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione.

TITOLO V - MODIFICHE AL REGOLAMENTO E SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE:

Articolo 22 - Modifiche

1- Le eventuali modifiche che la Sezione intenda apportare al presente Statuto e/o Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza degli aventi diritto. Tali modifiche entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte della Direzione Nazionale.
2- Le modifiche resesi necessarie per adeguamento a norme di legge o disposizioni delle autorità, saranno proposte dal Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza degli aventi diritto, alla Direzione Nazionale, che decide a maggioranza dei presenti.

Articolo 23 - Scioglimento

1- Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato da un'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata, cui deve partecipare, senza diritto di voto, un membro della Direzione Nazionale da questa designato, e nella quale le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio.
2- L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto. Qualora risultasse impossibile la convocazione dell'Assemblea, o questa non riuscisse a deliberare validamente, la decisione spetterà alla Direzione Nazionale che nominerà un Commissario ad acta. Fino alla decisione della Direzione Nazionale, e comunque per un periodo massimo di un mese, le funzioni commissariali saranno svolte da persona designata dal Presidente del Comitato Regionale competente o dal Presidente Nazionale.
3- In caso di scioglimento, il patrimonio della Sezione dovrà essere devoluto solo ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale od a fini di pubblica utilità, nel pieno rispetto del D.LeGS 460/1997 art. 10 e dello Statuto nazionale della U.I.L.D.M., sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Nazionale, del Regolamento generale, e della legislazione regolante la materia
2- L'adeguamento del presente Statuto allo Statuto Nazionale ed al Regolamento Generale vigenti sarà disposto dalla Direzione Nazionale.
3- Il presente Statuto sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno della sua definitiva approvazione secondo Statuto Nazionale.

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