
TITOLO I - COSTITUZIONE, FINALITÀ, ARTICOLAZIONE
PREMESSA
La Associazione - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - è nata nel 1961, per iniziativa di Federico Milcovich, distrofico di Trieste, che dedicò tutte le sue energie alla causa del riscatto e della piena dignità delle persone disabili. Gli obiettivi originari fissati dal Fondatore erano efficacemente sintetizzati nello slogan “Ricerca, Solidarietà, Servizi” sostenuti da un pensiero fondamentale: “Un mondo senza barriere costituisce il presupposto indispensabile per essere liberi di vivere come tutti gli altri, ma è anche pedagogia della tolleranza, della pace, dell’umanesimo solidale, fondamenti della civile convivenza”.
Nel 1990 l’Associazione ha contribuito in maniera determinante a costituire il Comitato Promotore di Telethon, la maratona televisiva finalizzata alla raccolta di fondi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica sulle malattie genetiche e per il miglioramento della qualità della vita delle persone con distrofia muscolare.
L’Associazione sviluppa la sua attività a livello orizzontale costituendo Sezioni e servizi territoriali e a livello verticale promuovendo relazioni, iniziative e collaborazioni con il mondo del volontariato e dell’associazionismo impegnato alla realizzazione della piena cittadinanza delle persone svantaggiate.
L’Associazione fa propri i principi, i valori e il contenuto della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. In particolare, l’art. 1 della Convenzione recita: “1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. 2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”.
L’Associazione si impegna, con ogni mezzo e ad ogni livello, affinché i principi della Convenzione siano osservati ed applicati dalle istituzioni pubbliche e private, dalle organizzazioni sociali e da altri enti e organismi pubblici o privati, nonché da tutti i cittadini.
CAPO I : COSTITUZIONE, FINALITÀ, MEZZI FINANZIARIART. 1 – COSTITUZIONE e SEDE
1. È costituita ai sensi del Capo I e II del Titolo II del Codice Civile l’Associazione “Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare” (UILDM), onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). L’Associazione ha avuto il riconoscimento giuridico con D.P.R. 1.5.1970 n. 391, pubblicato nella G.U. n. 159 del 26.6.1970. È iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Padova.
2. L’Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apartitica ed è strutturata democraticamente.
3. L’Associazione ispira la propria azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità in generale e delle persone affette da distrofia muscolare in particolare. Il volontariato dell’Associazione si colloca nell’ottica dell’altruità e gratuità dell’azione volontaria.
4. La sede legale della Associazione è in Padova.
5. Oltre che nella denominazione di cui al precedente punto 1), l’Associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero il relativo acronimo “onlus”.
ART. 2 – FINALITÀ E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Scopo dell’ Associazione è quella di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.
A tale riguardo l’Associazione considera fondamentale lo sviluppo della cultura del rispetto per la differenza e per l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa, a prescindere dalla situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall’età. Pertanto considera diritto inalienabile di ogni persona con disabilità una vita libera e il più possibile indipendente.
2. L’Associazione opera nel settore della assistenza sociale e socio sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. In particolare l’Associazione:
rappresenta le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l’opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l’eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica e per l’affermazione delle loro potenzialità personali;
sollecita, anche in stretta collaborazione con le altre associazioni e/o Enti che si occupano dei problemi posti dalle malattie invalidanti, gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l’isolamento e l’emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;
promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;
sviluppa e promuove la concezione dei servizi sociali come “funzione pubblica”, indipendentemente dalla configurazione delle organizzazioni che li producono e li erogano, nonché la riabilitazione delle malattie neuromuscolari come processo interdisciplinare, quindi multiforme e pluridimensionale, non soltanto come intervento medico, ma anche sociale, educativo, culturale, sportivo e lavorativo;
promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;
riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statutari;
promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell’osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, i centri di accoglienza, le comunità alloggio ed ogni altro servizio finalizzato all’integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone disabili affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;
promuove l’istituzione e/o la gestione diretta di Servizi Socio-Sanitari, di cui alle leggi vigenti in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, mediante l’istituto dell’accreditamento;
promuove l’integrazione scolastica ad ogni livello, nonché l’istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, e favorisce la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, con il riconoscimento del diritto dell’eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;
sollecita e/o favorisce l’erogazione e/o la realizzazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;
agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant’altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale.
3. E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, indicate ai punti 4 e 5.
4. Costituiscono attività connesse in quanto accessorie a quelle sopraelencate:
curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;
promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi.
5. L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.
6. Ogni risorsa va investita o reinvestita per la realizzazione delle attività istituzionali.
7. Sono elementi qualificanti dell’azione associativa per il perseguimento delle finalità istituzionali:
la sussidiarietà intesa come collaborazione sinergica con l’Ente Pubblico per il perseguimento condiviso di obiettivi sociali, sanitari, amministrativi e culturali di interesse pubblico a beneficio delle persone con disabilità;
l’intesa e la collaborazione con altre organizzazioni, caratterizzate dai medesimi principi solidaristici, umanitari e di volontariato dell’Associazione, per il perseguimento di obiettivi comuni;
l’attivo coinvolgimento e la partecipazione dei giovani.
ART. 3 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
1. Il patrimonio dell’Associazione è formato:
da beni conferiti all’Associazione al momento della costituzione;
da contributi, donazioni, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
da tutti i beni acquistati direttamente dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini, fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 “Norme transitorie e finali”;
dagli eventuali residui delle gestioni precedenti non impiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Le entrate della Associazione sono costituite:
dai redditi del proprio patrimonio;
da contributi e/o aliquote delle Sezioni territoriali nella misura e modalità fissate dal Consiglio Nazionale;
dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall’ente e non destinate ad incremento del patrimonio;
da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per il conseguimento delle finalità proprie dell’Associazione;
dagli introiti derivanti dalla prestazione di servizi e da ogni operazione economica finanziaria connessa con l’espletamento delle finalità istituzionali.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
5. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio dell’Associazione.
CAPO II - PRINCIPI FONDANTI E STRUTTURA ASSOCIATIVA
ART. 4 – PRINCIPI DI UNITÀ, DI SOLIDARIETÀ E DI AUTONOMIA
L’Associazione realizza il conseguimento delle finalità statutarie attraverso una concorde ed omogenea azione di tutte le sue componenti impegnate nell’osservanza della presente tavola statutaria mediante il comune impegno di tutte le sue articolazioni nell’osservanza del presente statuto.
Tra il livello nazionale e il livello territoriale dell’Associazione vige il vincolo della solidarietà, che si estrinseca nella condivisione della storia, dei valori fondanti e delle finalità istituzionali della Associazione.
Il vincolo di solidarietà richiede a tutte le Sezioni l’obbligo a condividere le iniziative e i progetti che la Direzione Nazionale elabora per lo sviluppo di ogni articolazione organizzativa istituzionale, per la formazione degli associati, dei collaboratori, dei quadri dirigenti e per ogni altra iniziativa tesa a migliorare la qualità dei servizi e delle attività statutarie, approvati dal Consiglio Nazionale.
Tutte le sezioni sono obbligate a sostenere economicamente e/o finanziariamente la Direzione Nazionale su due fronti:
finanziamenti ad integrazione del fabbisogno annuale della Direzione Nazionale secondo quanto stabilito nel bilancio di previsione annuale regolarmente approvato;
finanziamenti a progetto sulla base di una idonea pianificazione, programmazione e su rendicontazione che sarà asseverata dal Revisore Unico dei Conti.
L’Associazione riconosce alle sezioni dotate di personalità giuridica indicate al successivo Capo II del Titolo II, sia nei rapporti interni che nei rapporti intra associativi e nei rapporti verso terzi, piena autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica, nel rispetto delle finalità di cui all’art. 2.
L’uso del logo dell’Associazione è vincolato all’osservanza di quanto sopra.
ART. 5 – LA STRUTTURA ASSOCIATIVA
1. L’Associazione è strutturata su due livelli:
il livello nazionale, con i suoi organi previsti nel successivo Capo I del Titolo II, cui compete:
la rappresentanza politica e giuridica, laddove è prevista, dell’Associazione;
stabilire gli obiettivi generali di attuazione delle finalità statutarie;
definire le linee di indirizzo politiche ed economiche dell’Associazione e l’approvazione delle relative strategie generali;
promuovere e coordinare le iniziative di interesse di tutta l’organizzazione rispetto alle finalità statutarie;
verificare la regolarità della vita delle Sezioni rispetto alla osservanza del presente statuto e dei vincoli di solidarietà sopra riportati;
contribuire a risolvere, con le modalità più adeguate, i problemi di diversa natura che dovessero investire le Sezioni.
Il livello territoriale (Sezioni con o senza personalità giuridica), con i suoi organi previsti dal rispettivo statuto, cui compete:
gestire, secondo i principi di autonomia sopra enunciati, la vita e le attività della Sezione, coerentemente con i fini statutari della Associazione;
osservare le direttive degli organi del livello nazionale;
assumere ogni iniziativa a valenza locale finalizzata allo sviluppo delle attività sezionali nell’osservanza delle leggi dello Stato e della Regione di appartenenza.
ART. 6 – I SOCI
1. Possono essere Soci della Associazione coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell’Associazione e i suoi regolamenti.
2. L’adesione all’Associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo fino al compimento della maggiore età.
3. L’adesione alla Associazione avviene con le modalità stabilite nel Regolamento Generale. La qualità di “socio” si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale.
4. Sono istituiti il Registro Nazionale dei Soci e il Registro Soci della Sezione, nei modi e forme previsti dal Regolamento Generale.
5. Il Registro Nazionale dei soci è la sommatoria dei singoli registri delle Sezioni.
6. Il Registro Soci della Sezione deve essere costantemente aggiornato, anche con una verifica incrociata con il Registro Nazionale, almeno una volta ogni sei mesi. L’aggiornamento del registro è comunque obbligatorio in vista della convocazione delle assemblee sociali nazionali e sezionali.
7. La gestione dei rapporti con i Soci avviene attraverso la Sezione di appartenenza.
8. Il livello territoriale e il livello nazionale collaborano per la promozione di iniziative per lo sviluppo della base associativa, per la diffusione delle comunicazioni interne e per ogni azione volta a consolidare lo spirito di appartenenza all’Associazione.
9. Non possono essere soci il personale dipendente dell’Associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la medesima.
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. I Soci hanno diritto:
alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita ed all’attività dell’Associazione;
al libero accesso nel rispetto degli orari, ad ogni sezione e alla sede nazionale;
ad assistere alle assemblee di qualsiasi sezione e a quelle nazionali;
al godimento dell’elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente statuto;
ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
a ricevere le pubblicazioni sociali della Sezione di iscrizione e della Direzione Nazionale, secondo quanto stabilito dai competenti organi sociali.
2. I soci hanno il dovere di:
osservare lo statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell’Associazione;
collaborare, a qualsiasi livello, nei limiti delle proprie possibilità, per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche nella sfera privata, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone disabili e per la loro piena inclusione sociale;
evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all’Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui sono a conoscenza, che possano ledere l’Associazione stessa.
3. Il Regolamento Generale stabilirà modalità e forme dell’esercizio dei diritti e dei doveri degli associati.
ART. 8 – I RAPPORTI CON I SOCI
1. I rapporti con i Soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza, d’intesa con la Direzione Nazionale dell’Associazione. Le modalità di iscrizione e di cessazione sono contenute nel Regolamento Generale.
2. L’importo della quota sociale annua è unico per il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale.
3. La cessazione dell’appartenenza all’Associazione avviene per:
recesso unilaterale del Socio, che deve essere presentato per iscritto;
decesso;
morosità nel pagamento della quota annuale;
radiazione ex art. 9 dello Statuto.
ART. 9 - DISCIPLINA
1. Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:
censura
sospensione dello status di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
radiazione o esclusione.
2. La radiazione può essere adottata:
in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all’Associazione stessa
per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.
3. La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall’Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24 – comma 3 – del Codice Civile.
4. Il Socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
5. I provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL “LIVELLO NAZIONALE”
ART. 10 – ORGANI NAZIONALI DELL’ ASSOCIAZIONE
1. Sono organi nazionali dell’ Associazione:
l’Assemblea Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
la Direzione Nazionale;
2. E’ organo ausiliario della Associazione la Commissione Medico Scientifica.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nelle modalità e i termini approvati dal Consiglio Nazionale.
4. Le cariche di membro della Direzione Nazionale, di Revisore Unico contabile, del Collegio dei Probiviri e della Commissione Medico Scientifica sono incompatibili tra di loro, nonché con qualsiasi altra carica a livello centrale e periferico.
ART. 11 – L’ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 11.a - Composizione.
1. L’Assemblea Nazionale è composta da:
membri di diritto che sono i componenti del Consiglio Nazionale;
delegati eletti che sono i soci eletti democraticamente dalle Sezioni in ragione di un delegato ogni trenta soci o frazione superiore a quindici tra i soci iscritti nell’apposito registro al 31 dicembre dell’anno precedente;
2. L’elenco dei delegati eletti deve pervenire alla Direzione Nazionale entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione dell’Assemblea dei Delegati.
Art. 11.b - Convocazione e validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di maggio, ovvero nel maggior termine di cui al comma 3, dell’art. 27, nella località proposta dalla Direzione Nazionale e deliberata dal Consiglio Nazionale.2. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale, su deliberazione della Direzione Nazionale. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento; sarà diramato con almeno trenta giorni di anticipo sulla data di convocazione dell’assemblea.
3. L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a tre volte il numero dei componenti la Direzione Nazionale.
4. L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea, come primo atto, nomina l’Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario verbalizzante; provvede, quindi, a nominare gli scrutatori nel numero ritenuto necessario.
6. I delegati delle Sezioni possono farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro delegato dalla propria Sezione. Ciascun delegato può essere portatore di un massimo di cinque deleghe. I membri di diritto possono delegare in favore di altro delegato eletto.
Art. 11.c - Attribuzioni della Assemblea Nazionale.
1. Sono compiti della Assemblea ordinaria:
determinare le direttive generali per l’azione da svolgere per il perseguimento dei fini sociali;
deliberare sulle relazioni presentate dagli organi sociali;
approvare i bilanci dell’Associazione;
eleggere i componenti della Direzione Nazionale;
eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
nominare il Revisore Unico dei Conti;
comminare la sanzione della radiazione o esclusione;
esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal Consiglio Nazionale o dalla Direzione Nazionale;
deliberare sulle mozioni presentate dai delegati all’assemblea secondo le modalità previste dal Regolamento Generale.
approvare le modifiche statutarie;
deliberare lo scioglimento, la cessazione e l’estinzione dell’Associazione con le modalità e le maggioranze qualificate previste dal successivo art. 29.
3. L’assemblea straordinaria è convocata, altresì, quando lo richiedano almeno dieci Sezioni appartenenti ad almeno tre Regioni diverse, dal Collegio dei Probiviri, con l’indicazione dell’argomento da trattare.
ART. 12 - IL CONSIGLIO NAZIONALEArt. 12.a - Composizione
1. Il Consiglio Nazionale è composto da:
i Presidenti delle Sezioni con o senza personalità giuridica;
i componenti della Direzione Nazionale.
2. I Presidenti delle Sezioni, in caso di impossibilità a partecipare alla seduta del Consiglio Nazionale, sono tenuti adelegare per iscritto un componente del Consiglio Direttivo della propria Sezione, comunicandone il nominativo alla Direzione Nazionale.
3. Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano i componenti del Collegio dei Probiviri, il Revisore Unico dei Conti e il Presidente della Commissione Medico Scientifica, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
4. Le sedute del Consiglio Nazionale, di norma, non sono aperte al pubblico. Il Presidente Nazionale può motivatamente decidere di ammettere a presenziare alla seduta persone estranee al Consiglio stesso.
Art. 12.b - Convocazione e validità delle votazioniIl Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente Nazionale, previa deliberazione della Direzione Nazionale, che ne determina la data, il luogo e l’ordine del giorno.
Il Consiglio Nazionale può, inoltre, essere convocato, in via d’urgenza, su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio stesso, con l’obbligo di indicazione dell’argomento da trattare. La richiesta di convocazione straordinaria può essere presentata motivatamente dal Collegio dei Probiviri, o dal Revisore Unico dei Conti. In questi casi il Presidente Nazionale è tenuto a convocare il Consiglio Nazionale entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta.
Il Consiglio Nazionale in prima convocazione è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché il numero dei rappresentanti le Sezioni sia la maggioranza.
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Nazionale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente Nazionale, previa deliberazione della Direzione Nazionale, che ne determina la data, il luogo e l’ordine del giorno.
Il Consiglio Nazionale può, inoltre, essere convocato, in via d’urgenza, su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio stesso, con l’obbligo di indicazione dell’argomento da trattare. La richiesta di convocazione straordinaria può essere presentata motivatamente dal Collegio dei Probiviri, o dal Revisore Unico dei Conti. In questi casi il Presidente Nazionale è tenuto a convocare il Consiglio Nazionale entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta.
Il Consiglio Nazionale in prima convocazione è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché il numero dei rappresentanti le Sezioni sia la maggioranza.
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Nazionale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Nazionale, prima della trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, provvede a nominare, se sono necessari, gli scrutatori nel numero ritenuto utile. Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario Nazionale dell’Associazione.
Il Consiglio Nazionale svolge funzioni di rete tra le Sezioni, di raccordo e di coordinamento tra il livello territoriale e il livello nazionale, di armonizzazione della programmazione delle attività delle Sezioni, di verifica e di controllo della conduzione dell’Associazione, nonché di consultazione, di proposta e di sostegno dell’attività della Direzione Nazionale.
Compete al Consiglio Nazionale:
stabilire il simbolo dell’Associazione;
proporre le modifiche dello statuto;
stabilire la quota associativa annuale e il suo riparto tra quanto spetta alla Sezione a quanto spetta al livello nazionale dell’Associazione;
determinare l’ammontare di altri finanziamenti a sostegno della Direzione Nazionale;
approvare i piani di finanziamento previsti all’art. 4, co. 4;
esaminare il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea;
approvare il documento previsionale di indirizzo politico programmatico e contabile (previsione delle entrate e delle spese) dell’anno successivo;
approvare lo Statuto tipo per le Sezioni che intendano acquisire personalità giuridica;
approvare il Regolamento Generale ed i regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli che ritiene di adottare per il buon funzionamento dell’Associazione;
nominare la Commissione Medico Scientifica su proposta della Direzione Nazionale;
formulare proposte e suggerimenti alla Direzione Nazionale sulle questioni di carattere generale indicate nel precedente articolo 5;
approvare la costituzione di nuove Sezioni, previo accertamento del possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dal presente Statuto;
approvare, previa verifica, almeno due volte l’anno, l’elenco ufficiale delle Sezioni con o senza personalità giuridica;
deliberare su proposta della Direzione Nazionale l’amministrazione straordinaria e/o lo scioglimento delle Sezioni, con o senza personalità giuridica, nei casi di acclarata inattività, di grave e comprovata mala gestione, di palese inosservanza del presente statuto o di leggi;
ART. 13 – LA DIREZIONE NAZIONALE
Art. 13.a – Composizione, insediamento, durata, cessazione e revoca
La Direzione Nazionale è composta da nove membri eletti dall’Assemblea Nazionale fra i soci dell’Associazione.
I componenti della Direzione Nazionale durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rieletti.
La seduta di insediamento deve tenersi entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea di elezione. Essa viene convocata dal Presidente Nazionale uscente con un anticipo di almeno dieci giorni. In caso di inattività del Presidente uscente, la convocazione viene fatta dal vicepresidente o dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. La seduta è presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
I componenti della Direzione Nazionale restano in carica fino alla data di insediamento della nuova Direzione Nazionale.
In caso di dimissioni, morte o decadenza, subentra nell’incarico di componente della Direzione Nazionale il primo dei non eletti. Egli rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’organo stesso.
Le dimissioni o la decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti della Direzione Nazionale comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.
La Direzione Nazionale decade nel caso in cui l’Assemblea non approvi il bilancio annuale di esercizio.
Alle sedute della Direzione Nazionale partecipano i componenti del Collegio dei Probiviri, il Revisore Unico dei Conti e il Presidente della Commissione Medico Scientifica con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
Art. 13. b – Attribuzioni della Direzione Nazionale.
1. La Direzione Nazionale è l’organo cui compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; inoltre dà esecuzione alle determinazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.
2. La Direzione Nazionale ha anche il compito di elaborare le strategie necessarie a realizzare i principi di unità, autonomia e solidarietà previsti dal presente Statuto.
3. Compete alla Direzione Nazionale:
eleggere, tra i propri componenti, il Presidente Nazionale dell’Associazione;
designare, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Associazione;
adottare il bilancio d’esercizio (o consuntivo) e il bilancio consolidato da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
adottare il documento previsionale di indirizzo politico programmatico e contabile (previsione delle entrate e delle spese) dell’anno successivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale;
elaborare i documenti e le relazioni di programmazione e di indirizzo da sottoporre alla Assemblea Nazionale e al Consiglio Nazionale;
elaborare le proposte per i provvedimenti e i regolamenti di competenza dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
deliberare la convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
deliberare l’assunzione del personale dipendente e di collaboratori retribuiti;
stipulare contratti e convenzioni per prestazioni di servizi, utenze, necessari per la gestione della Associazione; l’acquisto di beni strumentali per il perseguimento degli scopi dell’associazione;
deliberare l’accettazione di legati, eredità e donazioni in favore dell’Associazione Nazionale;
vigilare sulle Sezioni per il rispetto delle norme statutarie;
comunicare l’elenco dei nominativi per la elezione della Direzione Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e propone la nomina del Revisore Unico dei Conti;
comminare le sanzioni disciplinari della censura e della sospensione;
concedere patrocini e deliberare la partecipazione ad iniziative pubbliche;
stabilire i temi dei convegni medico-scientifici organizzati dalla Direzione Nazionale;
autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare procuratori ed avvocati necessari per l’assistenza legale;
deliberare la costituzione di commissioni di studio e di valutazione;
Il Presidente è autorizzato, in caso di comprovata urgenza, ad adottare i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, purché non comportino impegni di spesa che non possano essere annullati, salvo ratifica nella successiva riunione della Direzione Nazionale.
Art. 13. c - Convocazione e validità delle sedute della Direzione Nazionale.La Direzione Nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente Nazionale. Può riunirsi straordinariamente su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti o del Collegio dei Probiviri, con l’indicazione dell’argomento da trattare. La convocazione deve essere fatta entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Le riunioni sono convocate con comunicazione scritta, firmata dal Presidente e contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati, con ogni documento atto a comprovare l’avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima delle sedute ordinarie e almeno cinque giorni prima delle sedute urgenti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, la Direzione Nazionale può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
La Direzione Nazionale delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese o per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone, che devono avere luogo a voto segreto.
In caso di votazione per voto palese che consegua parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.
Il Segretario provvede alla stesura del verbale della riunione; in caso di assenza od impedimento del Segretario, il Presidente affida la verbalizzazione ad uno dei Consiglieri intervenuti.
Possono partecipare alle sedute della Direzione Nazionale i componenti del Collegio dei Probiviri e il Revisore Unico dei Conti, con diritto di parola e senza diritto di voto.
Le sedute della Direzione Nazionale non sono pubbliche.
La Direzione Nazionale può dotarsi di un regolamento interno per il suo funzionamento.
La Direzione Nazionale delibera la decadenza automatica del consigliere che ha tre assenze ingiustificate consecutive.
ART. 14 - IL PRESIDENTE NAZIONALE
Art. 14. a - Elezione
Il Presidente Nazionale dell’Associazione è eletto dalla Direzione Nazionale al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto, a maggioranza di voti dei presenti.
Nella stessa seduta di insediamento vengono designati il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Presidente dura in carica tre anni, e può essere eletto senza interruzione per non più di tre mandati consecutivi.
Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente è altresì attribuita la rappresentanza politica dell’Associazione.
Il Presidente rappresenta l’Associazione nelle organizzazioni, enti, istituzioni nazionali e internazionali cui la stessa aderisce. Provvede alle nomine presso istituzioni, enti, su mandato della Direzione Nazionale in osservanza delle disposizioni regolamentari. Ha poteri di iniziativa verso l’interno e verso l’esterno per la promozione di attività finalizzate al perseguimento degli scopi statutari della Associazione.
Spetta al Presidente:
stabilire l’ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute della Direzione Nazionale. È facoltà dei componenti della Direzione richiedere l’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno;
curare l’esecuzione delle deliberazioni della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Nazionale;
proporre alla Direzione Nazionale l’ordine del giorno del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Nazionale;
sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
dirigere, coordinare, controllare il personale e i collaboratori retribuiti;
esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione e degli eventuali enti e organizzazioni partecipate;
In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, la Direzione Nazionale sarà convocata in via d’urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione associativa al fine di procedere, previo reintegro numerico della Direzione Nazionale, all’elezione del nuovo Presidente.
ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è designato dalla Direzione Nazionale tra i suoi componenti. Coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite.
ART. 16 - IL SEGRETARIO NAZIONALE
1. Il Segretario Nazionale dell’Associazione è designato dalla Direzione Nazionale tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Nazionale.
2. Compete al Segretario Nazionale:
la tenuta dei libri sociali;
la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
la comunicazione e la notifica delle delibere degli organi sociali alle strutture territoriali dell’Associazione;
il costante raccordo fra gli organi sociali centrali e quelli delle strutture territoriali;
Il Segretario Nazionale collabora con il Presidente Nazionale nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.
ART. 17 - IL TESORIERE NAZIONALE
Il Tesoriere Nazionale dell’Associazione è designato dalla Direzione Nazionale tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Nazionale.
Compete al Tesoriere Nazionale:
l’amministrazione ordinaria e l’attuazione degli atti di gestione dell’Associazione in adempimento alle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano, nonché la redazione dei documenti di programmazione economica, da sottoporre all’esame e all’approvazione della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale;
tenere i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
provvedere alla gestione delle entrate;
Nessuna operazione economico-patrimoniale può validamente concludersi se non porta la firma del Tesoriere.
Al Tesoriere sono conferiti tutti i poteri necessari per l’adozione di un funzionale ed efficiente sistema amministrativo-contabile dell’Associazione che assicuri economicità e controllo della gestione.
ART. 18 – IL REVISORE UNICO DEI CONTI
1. Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un revisore esterno o ad una società di revisione scelti tra iscritti al registro dei Revisori Contabili ed assume la qualifica di Revisore Unico dei Conti.
2. In particolare il Revisore Contabile o la Società di Revisione:
verifica nel corso dell’esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
4. Il revisore contabile (o la società di revisione) è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale. È rinominabile.
ART.19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 19. a - Composizione e durata
Il Collegio dei Probiviri, organo di magistratura interna della Associazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale. È altresì organo di consulenza in materia di applicazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione e delle Sezioni.
Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina. Rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Collegio. I suoi componenti non sono rinnovabili per più di tre mandati consecutivi.
In caso di dimissioni o cessazione dall’incarico di uno dei suoi componenti, il Presidente del Collegio provvederà alla cooptazione a componente effettivo di quello con maggiori voti, in caso di parità, di quello con maggiore anzianità di iscrizione dei supplenti. La prima assemblea nazionale provvederà alla reintegrazione del Collegio.
I Probiviri sono scelti fra persone di comprovata competenza, conoscitori della vita dell’Associazione con almeno cinque anni di appartenenza alla stessa e con particolare conoscenza nel campo giuridico, o che abbiano ricoperto cariche associative.
L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica a livello nazionale o territoriale.
Art. 19. b - Funzionamento ed attribuzioni
1. Il Collegio, nella prima riunione, nomina nel suo seno il proprio Presidente. Di ogni seduta è redatto il relativo verbale, che è trasmesso in copia alla Direzione Nazionale.
2. Il Collegio svolge funzioni di giurisdizione interna, di garante dei rapporti associativi e di interpretazione statutaria per gli organi centrali e per le Sezioni. Le sue pronunce sono sempre in forma scritta.
3. In particolare il Collegio:
vigila sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni della Associazione;
interviene, anche su iniziativa propria, sull’interpretazione del presente Statuto;
interviene, su richiesta di chi ne abbia interesse, per dirimere qualsiasi controversia sorta tra gli organi sociali e gli associati, tra organi sociali diversi o all’interno degli organi stessi
4. Il Collegio è giudice di unica istanza avverso i provvedimenti disciplinari e le sanzioni adottate dagli organi dell’Associazione nei confronti dei Soci, strutture ed altri organi, centrali o periferici. Giudica ed esprime pareri, in ogni caso demandatogli dalla Direzione Nazionale, dal Consiglio Nazionale o dall’Assemblea Nazionale escluso la materia disciplinare e sanzionatoria.
5. La funzione giudicante sarà svolta secondo la procedura stabilita dal Regolamento Generale.
6. Tutte le decisioni del Collegio devono essere motivate; esse sono immediatamente esecutive, vincolanti ed inappellabili.
7. Il Segretario Nazionale provvede a rendere pubbliche le pronunce del Collegio nei limiti, condizioni e modalità stabilite dal Collegio stesso.
ART. 20 - LA COMMISSIONE MEDICO-SCIENTIFICA
È costituita la Commissione Medico Scientifica con lo scopo di promuovere e sviluppare attività, iniziative e manifestazioni a carattere culturale, medico e scientifico a sostegno delle azioni deliberate dagli Organi Nazionali in relazione alle finalità statutarie di cui all’art. 2.
La Commissione Medico Scientifica è composta da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, tra professionisti di provata esperienza in discipline afferenti la distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rinnovabili per tre mandati.
La Commissione opera in autonomia, sulla base di un proprio regolamento interno approvato d’intesa con la Direzione Nazionale.
La Commissione nella prima riunione elegge il proprio Presidente. Di ogni seduta è redatto verbale, che è trasmesso in copia alla Direzione Nazionale.
La Commissione:
propone agli Organi Nazionali relazioni, indirizzi, indicazioni e iniziative su tematiche mediche, scientifiche e sanitarie riguardanti la distrofia muscolare e le malattie neuromuscolari sia sul fronte della ricerca, sia sul fronte clinico od altri;
fornisce consulenza agli Organi Nazionali su temi medico-scientifici;
assume le iniziative che ritiene utili al perseguimento delle proprie finalità anche con contatti, intese e collaborazioni con altri analoghi organismi e/o istituzioni.
ART. 21 – LA SEZIONE
L’articolazione funzionale dell’Associazione prevede, all’art. 5, il “livello territoriale”, quale manifestazione del radicamento associativo sul territorio, in risposta ai bisogni specifici locali di valorizzazione della storia e delle esperienze locali.
Il “livello territoriale” si sostanzia nella costituzione di una “Sezione”.
La Sezione deve avere un numero minimo di almeno nove soci. Essa viene costituita di norma per territorio provinciale e/o comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.
Le Sezioni senza personalità giuridica godono di piena e completa autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale – esclusa quella patrimoniale – da esercitare nei limiti stabiliti dal presente Statuto, dalle delibere assembleari e dal Regolamento Generale, il quale stabilirà anche le modalità della loro costituzione, della loro amministrazione e della organizzazione interna.
Le Sezioni con personalità giuridica hanno piena autonomia patrimoniale, amministrativa, giuridica e organizzativa. Esse sono rappresentate di fronte a terzi e in giudizio dal proprio presidente.
ART. 23 – SEZIONI CON PERSONALITÀ GIURIDICA
1. Le Sezioni che intendono chiedere la personalità giuridica devono avanzare espressa domanda motivata alla Direzione Nazionale, allegando bozza dell’atto costitutivo e lo statuto non difforme per struttura e contenuti di fondo da quello tipo appositamente predisposto dal Consiglio Nazionale.
2. La Direzione Nazionale sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri è tenuta a decidere entro quattro mesi dalla data di ricevimento.
3. Nello statuto delle Sezioni di cui al presente articolo devono essere espressamente previsti i seguenti requisiti:
la natura no profit;
l’accettazione dei principi contenuti nello Statuto dell’Associazione Nazionale;
il perseguimento delle finalità dell’Associazione come previste dall’articolo 2 del presente Statuto;
l’accettazione esplicita dei principi di “unità”, di “solidarietà” e di “autonomia” stabiliti all’art. 4 del presente Statuto;
la gestione democratica della Sezione attraverso organismi liberamente eletti dai Soci;
le modalità di amministrazione, di gestione e di scioglimento;
e tutte le altre condizioni di funzionamento tipiche delle “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (onlus) di cui al D.L.vo n. 460 del 4.12.1997, e successive modifiche;
l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento della Sezione, all’Associazione Nazionale.
ART. 24 – SCIOGLIMENTO DELLE SEZIONI
1. Le Sezioni possono essere sciolte solo:
per volontà dei soci;
per la mancanza del numero minimo di soci di cui all’art. 21;
per tutti i motivi previsti dal presente statuto.
2. In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto alla Associazione Nazionale che potrà trasferirlo ad altra Sezione.
ART. 25 – COORDINATORE o COORDINAMENTO REGIONALE
1. Le Sezioni possono nominare un Coordinatore Regionale con lo scopo di:
coordinare le attività e le iniziative a valenza sovra provinciale e/o sovra comunale;
rappresentare l’Associazione/i presso l’Ente Regione e presso altre istituzioni pubbliche e private del territorio;
svolgere azioni di solidarietà e di sostegno a favore di Sezioni in situazione di difficoltà;
intervenire per risolvere in prima istanza qualsiasi controversia sorta tra soci all’interno delle sezioni o tra sezioni del territorio regionale;
svolgere ogni altra forma di attività e iniziative ritenute opportune per lo sviluppo e la conoscenza dell’Associazione.
2. Il Coordinatore Regionale, ovvero il Coordinamento Regionale, è organismo unicamente a valenza funzionale. Esso può dotarsi di proprio autonomo regolamento di funzionamento, purché coerente con il presente statuto.
3. Il Coordinatore Regionale, è l’ordinario mezzo di interlocuzione delle Sezioni con gli organi nazionali dell’Associazione.
ART. 26 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO
La Direzione Nazionale può disporre, sentito anche il Coordinatore Regionale, dove presente, in caso di motivata necessità, ispezioni e indagini nei confronti delle Sezioni, aventi o meno personalità giuridica, qualora da fatti e comportamenti debitamente documentati e notificati si ravvisino attività non conformi agli scopi e alle finalità dell’Associazione o che comunque arrechino pregiudizio all’Associazione.
In caso di accertamenti che rilevino inadempienze particolarmente gravi, la Direzione Nazionale può disporre il “commissariamento” delle Sezioni stesse per un periodo massimo di tre mesi rinnovabile per un ulteriore periodo di tre mesi.
Qualsiasi provvedimento della Direzione Nazionale conseguente all’attività di controllo di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazionale e formare argomento dell’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio stesso.
Avverso i provvedimenti della Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 20 giorni dalla data della notifica.
Il Collegio dei Probiviri può motivatamente, con procedura d’urgenza, disporre la provvisoria sospensione del provvedimento impugnato.
ART. 27 – BILANCI E DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE
Annualmente il Tesoriere Nazionale predispone il bilancio di esercizio (o consuntivo), il bilancio consolidato e il documento contabile di previsione delle entrate e delle spese dell’anno successivo da sottoporre all’esame del Direttivo Nazionale.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il bilancio di esercizio annuale (o conto consuntivo) e il bilancio consolidato generale della Associazione nazionale dovranno essere approvati entro centoventi giorni dalla fine dell’esercizio, ovvero, in caso di motivate ragioni, entro centoottanta giorni dalla fine dell’esercizio.
Il documento di previsione contabile, unitamente agli indirizzi politico programmatici deliberati dalla Direzione Nazionale, è approvato dal Consiglio Nazionale entro il 30 novembre dell’anno solare che precede quello cui si riferisce.
La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore, nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di enti no profit .
Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 28 – MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata prevista al comma 2° dell’art. 21 del Codice Civile.
ART. 29 - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, CESSAZIONE
Lo scioglimento, l’estinzione, o la cessazione dell’Associazione viene deliberato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dal comma 3° dell’art. 21 del Codice Civile.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.
ART. 30 – NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(onlus) subordinatamente all’apposito riconoscimento previsto dalle norme in materia.
ART. 31 – NORME TRANSITORIE E FINALI
I - Regolamenti e Statuti tipo.
Il Consiglio Nazionale approverà entro centoventi giorni dalla data di efficacia del presente statuto:
lo statuto tipo delle Sezioni con personalità giuridica;
lo statuto tipo e/o il regolamento di funzionamento delle Sezioni senza personalità giuridica;
il regolamento generale della Associazione;
lo scioglimento dei comitati regionali e di ogni altro organismo non previsto dal presente statuto.
II - Rapporti patrimoniali.
Il Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, deciderà entro centoventi giorni dalla data di efficacia del presente Statuto, in ordine al trasferimento o meno in universum jus di proprietà e/o di altri diritti reali sui beni immobili ed altri beni registrati, nonché dei relativi gravami, oneri e diritti alle Sezioni che acquisiranno la personalità giuridica, in ordine alle modalità degli eventuali trasferimenti.
REGOLAMENTO GENERALE DELLA UILDM onlus
(art. 12.c, lett. i e art. 31, lett. C) dello Statuto Nazionale UILDM onlus)
SEZIONE I^ - PREMESSE. PRINCIPI ETICI.
Premessa.
Compito del presente regolamento è quello di dettare norme attuative di alcune previsioni dello Statuto della UILDM Nazionale onlus approvato a Lignano (UD) il 22.05.2010 per consentire una condivisa interpretazione della tavola statutaria e per attuarne i principi con direttive efficaci.
L’applicazione delle norme dello Statuto e, quindi, delle regole intra associative, viene altresì svolta, a seconda delle necessità, dal Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale con adeguatezza e flessibilità.
Art. 1 - Aconfessionalità e apartiticità.
In relazione all’art. 1, comma 2, è assolutamente vietato:
a) qualsiasi forma di propaganda partitica nelle sedi UILDM ed in attività organizzate dalla UILDM;
b) utilizzare il logo ed il nome della UILDM in attività o pubblicazioni propagandistiche di parte.
I membri di organi nazionali o territoriali della U.I.L.D.M. che intendono candidarsi ad elezioni politiche o amministrative sono sospesi dalla carica esclusivamente nel periodo di campagna elettorale.
SEZIONE II^ - RAPPORTI CON I SOCI.
Art. 2 – I Soci.
La qualifica di “socio della UILDM” è unica come previsto dall’art. 6 dello Statuto. Viene definito “socio” colui che svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e/o contribuisce anche economicamente, affinché la UILDM persegua le proprie finalità statutarie.
L’iscrizione alla associazione si realizza mediante sottoscrizione di apposita domanda.
La domanda dei minori deve essere sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà o la tutela.
La domanda va presentata alla Sezione territoriale di competenza. Deve essere accompagnata dalla quota sociale stabilita dal Consiglio Nazionale.
Nessuna Sezione può rifiutare l’iscrizione di un nuovo Socio. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo di Sezione ritenga non opportuna l’iscrizione di un Socio, ne sospenderà l’iscrizione nei propri elenchi e ne comunicherà i motivi alla Direzione Nazionale, la quale, nella prima riunione utile, decide in merito con provvedimento motivato. Contro la decisione della Direzione Nazionale di rifiuto di iscrizione, l’interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo di Sezione è tenuto ad esaminare le domande entro 90 giorni dalla loro presentazione.
La prima iscrizione decorre dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione ed ha validità per l’anno solare. Ai fini della partecipazione attiva alle assemblee dei soci sezionali e nazionali il nuovo iscritto deve avere maturato almeno tre mesi di anzianità.
L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto e notificato al richiedente con raccomandata a.r., inviata per conoscenza anche alla Direzione Nazionale.
La Direzione Nazionale fisserà, con propria determinazione:
i dati e le dichiarazioni da richiedere nella domanda di iscrizione che tengano conto di quanto previsto dallo Statuto Nazionale;
la forma, i contenuti e le modalità di tenuta del Registro Nazionale dei Soci e del registro Sezionale dei Soci;
il modello unico della tessera sociale.
Il rinnovo annuale della iscrizione si effettua mediante il pagamento della corrispondente quota associativa direttamente alla Sezione di appartenenza, la quale provvede al rilascio della tessera sociale.
Il mancato rinnovo entro il 31 dicembre dell’anno solare di competenza comporta la immediata sospensione dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo Statuto.
La Sezione provvederà a sollecitare, in forma scritta, il socio per il rientro dalla morosità. In caso di mancato riscontro all’invito il socio si intende receduto ai sensi dell’art. 8, comma 3/c dello Statuto.
Qualora situazioni particolari sui rapporti con i Soci non siano contemplate dallo Statuto Nazionale (articoli 6,7,8 e 9) e dal presente articolo la Direzione Nazionale è autorizzata ad adottare i necessari provvedimenti.
La Sezione di iscrizione trasmette alla Direzione Nazionale, secondo le indicazioni dalla medesima fornite, i dati dei soci come segue:
a) entro il 30 novembre di ciascun anno: ai fini della quantificazione economica delle aliquote spettanti alla Direzione Nazionale e del relativo versamento;
b) entro il 31 gennaio: ai fini della composizione della assemblea nazionale.
In caso di inadempienza o inattività della Sezione rispetto a quanto sopra la Direzione Nazionale può disporre l’invio di un “commissario ad acta” affinché vi provveda.
SEZIONE III^ - ASSEMBLEA DEI SOCI.
Art. 3 - Convocazione e Ordine del Giorno
L’Assemblea ordinaria dei Delegati si celebra entro il mese di maggio di ogni anno, in luogo e data stabiliti dalla Direzione Nazionale.
Su proposta della Direzione Nazionale l’assemblea provvede a nominare:
a) i responsabili della Segreteria e della organizzazione dell’Assemblea;
b) la Commissione verifica poteri, i cui membri saranno scelti tra i componenti il Consiglio Nazionale.
Art. 4 - Dei Delegati
I delegati eletti possono delegare altro delegato eletto dalla propria Sezione. Le deleghe devono essere controfirmate dal Presidente o dal Segretario della Sezione.
I delegati di diritto possono delegare qualsiasi altro delegato eletto. Le deleghe devono essere controfirmate dal Presidente o dal Segretario Nazionale.
Art. 5 - Adempimenti delle Sezioni e dei Delegati
Affinché i Delegati possano acquisire tale qualifica ed essere ammessi ai lavori assembleari:
a) le rispettive Sezioni devono:
- aver adempiuto agli obblighi di socio derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- aver inviato, entro il ventesimo giorno antecedente la data dell’Assemblea, l’elenco completo dei delegati eletti dall’Assemblea di Sezione, redatto in ordine alfabetico e firmato dal Presidente e dal Segretario di Sezione.
b) i Delegati stessi devono accreditarsi presso la Segreteria dell’assemblea entro il termine fissato anche per le eventuali deleghe ricevute.
I casi dubbi o controversi sono risolti dalla Commissione verifica poteri. In mancanza di accordo, decide l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
Art. 6 - Degli interventi nella discussione
Nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla Presidenza della assemblea:
a) tutti i membri dell’Assemblea hanno diritto di parola e, se chiamati in causa, di replicare immediatamente;
b) i membri della Direzione Nazionale e del Collegio dei Probiviri possono intervenire quando lo ritengono necessario, e sono obbligati a farlo se chiamati direttamente in causa.
Art. 7 - Delle mozioni
I membri dell’Assemblea possono, individualmente o collegialmente, presentare mozioni scritte entro il termine stabilito dalla Presidenza.
Ogni mozione è letta ed illustrata brevemente dal presentatore, o da uno dei presentatori, e successivamente posta in votazione, previo dibattito o, se del caso, un intervento a favore ed uno contro da parte di membri dell’Assemblea.
Art. 8 - Elezione di Organi Collegiali
In caso di elezione di organi collegiali il seggio elettorale è formato da:
a) gli scrutatori eletti dall’Assemblea, i quali nominano al loro interno il Presidente del seggio,
b) i componenti della Commissione verifica poteri.
Non ne possono fare parte coloro che sono candidati agli organi.
Ogni socio in regola con gli obblighi e i requisiti statutari può candidarsi agli organi sociali.
Le candidature vanno presentate tramite la Sezione di appartenenza o la Direzione Nazionale, corredate da uno schematico curriculum del candidato, almeno 30 giorni prima dell’Assemblea stessa. La candidatura deve essere sottoscritta e/o accettata dal candidato.
Le schede di votazione sono predisposte dalla Direzione Nazionale e consegnate all’atto del voto. Il socio può esprimere fino a un massimo di 4 (quattro) voti di preferenza per l’elezione della Direzione Nazionale e di 2 (due) voti di preferenza per l’elezione del Collegio dei Probiviri.
L’assemblea dei soci nomina, come previsto dall’art. 11.c lett. f) dello Statuto, il Revisore Unico dei Conti su proposta della Direzione Nazionale.
SEZIONE IV^ - DEGLI ORGANI.
Art. 9 - Il Consiglio Nazionale.
Il Presidente della Sezione, in caso di impossibilità a partecipare alla seduta del Consiglio Nazionale, è tenuto a delegare per iscritto un socio della propria Sezione, comunicandone il nominativo alla Direzione Nazionale (art. 12.a, comma 2, dello Statuto).
La comunicazione deve pervenire, anche per via telematica, almeno due giorni prima della data di convocazione del Consiglio.
Il Consiglio Nazionale è tenuto ad approvare il bilancio di previsione, predisposto dalla Direzione Nazionale, entro il 30 novembre dell’anno che precede l’anno di riferimento.
Art. 10 - La Direzione Nazionale.
La Direzione Nazionale provvede ad informare costantemente le Sezioni sulle attività degli organi nazionali. Provvede anche a diffondere la conoscenza delle iniziative, le attività e i servizi di particolare rilevanza o significato svolte dalle Sezioni o da altri operatori istituzionali o sociali del settore della disabilità, del no profit e del volontariato.
Si ha il caso di dimissioni o di decadenza contestuali della maggioranza dei componenti della Direzione Nazionale, ai fini della decadenza dell’intero collegio prevista all’art.13.a, comma 6, dello statuto, quando, pervengono al protocollo della Direzione Nazionale, in forma singola o cumulativa, le dimissioni dei componenti dell’organo.
La decadenza della Direzione Nazionale prevista dal comma 7, dell’art. 13.a dello statuto nel caso in cui l’Assemblea non approvi il bilancio annuale di previsione, è deliberata con voto palese.
Art. 11 - Il Tesoriere Nazionale.
L’art. 17, comma 2, lett. e) dello Statuto, stabilisce che il Tesoriere provveda alle spese sociali con firma singola o a firma abbinata, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale.
Le spese sociali cui il Tesoriere può provvedere a firma singola sono le spese correnti, quelle cioè dell’ordinaria gestione della associazione (personale, utenze, manutenzioni ordinarie, ecc.) e tutte quelle che sono state oggetto di specifiche deliberazioni degli organi nazionali.
Tutte le altre spese, nessuna esclusa, sono pagate a firma abbinata con quella del Presidente.
Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri.
Procedura per l’espletamento della funzione giudicante di cui all’art. 19, comma 5, dello statuto nazionale:
a) il Collegio provvede all’esame degli atti del procedimento possibilmente entro 20 (venti) giorni dalla data di trasmissione degli stessi da parte della Direzione Nazionale, incaricando, se ve ne fosse bisogno, un suo componente ad istruire il procedimento. L’istruttore acquisisce i documenti, gli atti e i riscontri che ritiene necessari o utili;
b) per la formulazione del giudizio deve garantire alle parti in causa la possibilità di esporre direttamente al Collegio, tutte le argomentazioni ed esibire documentazioni e riscontri afferenti al caso di cui essa è parte;
c) il Collegio procede, di norma, con il metodo del contraddittorio.
d) Il provvedimento deve essere scritto, motivato e notificato secondo quanto prevede lo Statuto.
e) Il procedimento deve concludersi con il provvedimento entro un termine ragionevole e possibilmente entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione degli atti del caso.
SEZIONE V^ - LE SEZIONI AUTONOME.
Art. 13 – Procedura costitutiva e adempimenti.
Le Sezioni che intendono acquisire l’autonomia si costituiscono, agli effetti del combinato disposto degli artt. 21/3 e 23 dello Statuto, in osservanza delle leggi in vigore.
L’art. 23 dello Statuto stabilisce la procedura interna per la costituzione.
La fase costitutiva preliminare prevista dallo Statuto ha lo scopo di consentire alla Direzione Nazionale di verificare e di approvare la bozza dell’atto costitutivo e dello statuto della Sezione autonoma che devono essere coerenti con le condizioni e i vincoli previsti dallo Statuto stesso.
Con la domanda di costituzione la Sezione che intende acquisire l’autonomia deve trasmettere alla Direzione Nazionale i bilanci degli ultimi tre esercizi (conto economico e stato patrimoniale) e dichiarare esplicitamente che tutto quanto afferisce alla gestione precedente alla data di costituzione in soggetto autonomo è, sotto ogni aspetto, assunto in piena responsabilità dalla nuova sezione autonoma.
Le procedure per il perfezionamento della pratica per l’acquisizione della autonomia (secondo la fattispecie giuridica scelta) sono svolte direttamente dalla Sezione interessata.
Entro un mese dalla data di perfezionamento della procedura la Sezione deve notificare copia degli atti alla Direzione Nazionale.
SEZIONE VI^ - LE SEZIONI TERRITORIALI, articolazione della UILDM Nazionale onlus
Art. 14 – Procedura costitutiva e adempimenti.
Su formale domanda sottoscritta da almeno nove (9) promotori, di maggiore età, inoltrata con una relazione, la Direzione Nazionale autorizza la costituzione della Sezione.
La Sezione costituita è retta da un Consiglio Direttivo provvisorio composto dai soci promotori ed adotta lo statuto-tipo interno approvato dal Consiglio Nazionale.
Entro sei mesi dalla data di formale costituzione il Consiglio Direttivo della Sezione deve provvedere alla definitiva organizzazione della Sezione stessa ed alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione delle cariche sociali e per l’eventuale adeguamento e/o integrazione del proprio statuto interno sulla base di esigenze particolari od opportunità operative.
Le modifiche, per essere esecutive, devono essere approvate dalla Direzione Nazionale, la quale è obbligata a pronunciarsi entro tre mesi dalla richiesta.
Lo Statuto interno definisce finalità, organizzazione, regole di gestione e di amministrazione nonché le modalità di scioglimento e cessazione della Sezione.
Art. 15 - Principi e contenuti della autonomia di gestione.
Le Sezioni “godono di piena e completa autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale – esclusa quella patrimoniale – da esercitare nei limiti del presente statuto, dalle delibere assembleari e dal Regolamento Generale” (art. 22, primo comma, dello Statuto Nazionale della UILDM onlus)
Gli organi della Sezione (Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario, Tesoriere) sono responsabili dei provvedimenti adottati nei confronti della UILDM Nazionale e verso terzi.
La gestione amministrativa della sezione deve essere svolta secondo principi di prudenza, di diligenza, di economicità e di trasparenza.
Qualsiasi atto o delibera che riguardi beni immobili e/o beni registrati diventa esecutivo solo dopo l’approvazione della Direzione Nazionale, che ha l’obbligo di decidere entro tre mesi. Contro le decisioni della Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che risolve entro un mese.
Qualsiasi atto o delibera che riguardi beni mobili e attrezzature seguirà l’iter stabilito al precedente comma solo se si tratta di straordinaria amministrazione.
Le Sezioni redigono annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione dei rispettivi organi di Sezione. I bilanci approvati, redatti su conforme modello predisposto dal Tesoriere Nazionale, devono pervenire alla Direzione Nazionale entro il termine dalla medesima stabilito.
Su parere motivato e scritto del Tesoriere Nazionale, il Presidente Nazionale può richiedere spiegazioni su tutto o parte dei bilanci delle Sezioni, come pure respingere tali bilanci. In quest’ultimo caso la Sezione interessata può:
a) accogliere le proposte di modifica, mediante delibera del Consiglio Direttivo
b) confermare il bilancio respinto, con votazione a maggioranza di due terzi da parte del Consiglio Direttivo
In entrambi i casi il bilancio in questione si intende definitivamente approvato ed in vigore.
SEZIONE VII^ - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI AUTONOME E ALLE SEZIONI TERRITORIALI.
Art. 16 – Adempimenti amministrativi.
Le Sezioni devono far pervenire alla Direzione Nazionale entro le date stabilite dalla Direzione Nazionale medesima:
elenco completo dei Soci in regola al 31 dicembre dell’anno precedente, sottoscritto dal Presidente;
importo delle aliquote spettanti alla Direzione Nazionale sulle quote sociali e le eventuali altre somme/contributi dovuti in attuazione di delibere della Assemblea dei Soci;
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e linee generali dell’attività da svolgere nell’anno che viene;
composizione degli organi sociali, con indicazione della relativa scadenza.
bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventivo per il corrente, approvati dagli organi di Sezione, redatti in conformità alle indicazioni del Tesoriere Nazionale, col visto di conformità del Revisore unico dei conti della sezione.
Le Sezioni sono tenute a notificare con adeguato anticipo alla Direzione Nazionale la data di convocazione delle assemblee dei soci per l’approvazione dei bilanci e per il rinnovo delle cariche sociali. La Direzione Nazionale ha diritto di intervenire con un suo componente o a mezzo un componente del Consiglio Nazionale, il quale, pur non avendo diritto di voto, può intervenire e porre a verbale eventuali dichiarazioni sulle questioni trattate.
SEZIONE VIII^- SCIOGLIMENTO DEI COMITATI REGIONALI.
Art. 17 – Modalità di scioglimento dei Comitati Regionali.
Sono sciolti ai sensi dell’art. 31, lett. d, dello Statuto Nazionale i Comitati Regionali costituiti secondo le regole della precedente tavola statutaria.
I Comitati Regionali convocano le rispettive assemblee, secondo il loro ordinamento, entro il 31 ottobre 2010 per deliberare sul loro scioglimento e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo e/o degli avanzi di gestione.
Il patrimonio residuo e/ o gli avanzi di gestione possono essere trasferiti al Coordinatore Regionale (ovvero al Coordinamento regionale) – se nominato – di cui all’art. 25 dello Statuto, il quale provvederà ad amministrarlo secondo le norme concordate tra le Sezioni operanti nel territorio della Regione. Le Sezioni stesse possono decidere, a maggioranza, di trasferire l’eventuale patrimonio residuo e/o gli avanzi di gestione alla Direzione Nazionale che li acquisirà a bilancio della UILDM Nazionale onlus.
I provvedimenti di scioglimento e di devoluzione delle residue risorse economiche sono notificati alla Direzione Nazionale.
La procedura di scioglimento deve concludersi comunque entro il 31.12.2010.
In caso di inattività degli organi del Comitato Regionale la Direzione Nazionale provvederà a nominare un “commissario ad acta”.
SEZIONE IX^ - COORDINATORE o COORDINAMENTO REGIONALE.
Art. 18 – Modalità di nomina e funzionamento.
L’art. 25 dello Statuto prevede la possibilità che le Sezioni operanti nel territorio di una Regione possano nominare un Coordinatore ovvero un Coordinamento Regionale stabilendone le finalità e le competenze .
Le modalità della nomina, le attribuzioni, l’organizzazione, della “funzione” sono fissate di comune accordo tra le Sezioni che intendono attivare la funzione stessa.
È possibile considerare “Coordinamento Regionale”, se le Sezioni interessate liberamente lo decidono, i collegio dei Presidenti delle Sezioni presenti nel territorio di quella Regione.
Il Coordinatore Regionale (o il Coordinamento Regionale) è tenuto a presentare alla Direzione Nazionale, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, una relazione sulle attività svolte e l’eventuale situazione economica del Coordinamento.
Il “Coordinatore Regionale”, qualora non ne sia componente, può partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
SEZIONE X^ - NORME FINALI.
Art. 19 – Status delle Sezioni territoriali della UILDM Nazionale onlus.
Le Sezioni che non intendono acquisire l’autonomia prevista dagli artt. 21/3 e 23 dello Statuto, permangono nello status di sezioni territoriali della UILDM Nazionale onlus sottoposte ai vincoli dello statuto nazionale approvato il 22.5.2010.
Esse provvederanno entro il 31.12.2010 ad adottare, mediante la convocazione di una assemblea straordinaria dei soci della Sezione, il nuovo statuto interno.
I loro attuali organi (Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori, eventuali altri) rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza.
Art. 20 - Norma finale.
È demandata alla Direzione Nazionale l’emanazione di norme attuative e interpretative del presente Regolamento Generale ovvero di integrarle laddove ciò non confligga con espresse norme di Statuto e/o di Regolamento.
11 settembre 2010
